In tre mesi entrano in vigore alcune tra le norme europee più incisive degli ultimi anni in materia di sostenibilità. Per i consumatori si apre una stagione nuova: più diritti, più informazioni, meno inganni.

C’è un filo rosso che attraversa tre date ravvicinate di questo 2026: il 19 luglio, il 31 luglio, il 27 settembre. Sono le scadenze entro cui l’Unione Europea porta a compimento un imponente cantiere normativo sulla sostenibilità, costruito negli anni del Green Deal europeo e ora pronto a produrre effetti concreti nella vita di chiunque compri un vestito, mandi in riparazione uno smartphone o scelga un prodotto sullo scaffale. Queste norme ridisegnano il rapporto tra consumatori e mercato, riconoscendo ai cittadini nuovi diritti e nuovi strumenti per fare scelte informate.

Ripercorriamo le tre tappe.

19 luglio 2026: stop alla distruzione degli invenduti

Ogni anno in Europa, tra il 4 e il 9% dei tessili prodotti viene distrutto prima ancora di essere indossato. Bruciati, smaltiti, eliminati: milioni di capi perfettamente integri che generano circa 5,6 milioni di tonnellate di CO₂ all’anno — un volume comparabile alle emissioni nette annue della Svezia. Una pratica fino ad oggi legale, diffusa tra i grandi marchi della moda, e rimasta a lungo nell’ombra.

 

Dal 19 luglio 2026 non sarà più così.

L’articolo 25 del Regolamento (UE) 2024/1781 vieta espressamente alle grandi imprese di distruggere i prodotti di consumo invenduti di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature. Le medie imprese avranno tempo fino al 19 luglio 2030; micro e piccole imprese sono esentate. Il principio a fondamento della norma è chiaro: ciò che può essere rivenduto, donato, ricondizionato o riciclato non può più essere eliminato per convenienza commerciale o per tutelare i prezzi di listino.

Accanto al divieto, l’articolo 24 introduce un obbligo di trasparenza: le grandi imprese devono pubblicare annualmente il numero e il peso dei prodotti invenduti eliminati, le ragioni dello scarto, le operazioni di smaltimento e le misure preventive adottate.

Cosa cambia per i consumatori. Prima di questa norma, un consumatore non aveva modo di sapere quanti capi un’azienda distruggesse ogni anno, nè aveva strumenti legali per contestarlo. Ora le imprese devono rendere conto pubblicamente di quella gestione.

Esiste anche un beneficio indiretto e strutturale: i prodotti invenduti dovranno trovare nuova vita, ad esempio nei circuiti del ricondizionamento, della donazione, del mercato dell’usato, ampliando l’offerta accessibile di beni di qualità a prezzi inferiori e riducendo la pressione ambientale della produzione di massa. Comprare un capo di seconda mano o ricondizionato diventerà, nei fatti, una scelta facilitata dall’obbligo normativo.

Norma di riferimento: Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR)

 

31 luglio 2026: un importante passo avanti per il diritto alla riparazione

Ogni anno in Europa circa 35 milioni di tonnellate di prodotti ancora funzionanti diventano rifiuti, e la scelta di sostituire anziché riparare costa ai consumatori europei quasi 12 miliardi di euro all’anno. Eppure, fino ad oggi, far riparare uno smartphone o una lavatrice era spesso più costoso e complicato che comprarne uno nuovo. I produttori potevano rifiutare la riparazione, rendere introvabili i pezzi di ricambio, vietare ai tecnici indipendenti di intervenire.

Nel giugno 2024 l’Unione Europea ha adottato la Direttiva 2024/1799, meglio nota come “Right to Repair”. Gli Stati membri devono recepirla nel diritto nazionale entro il 31 luglio 2026.

Cosa cambia per i consumatori

Obbligo di riparazione. I produttori sono tenuti a riparare i beni che sono tecnicamente riparabili, se richiesto dal consumatore. Devono fornire informazioni chiare e trasparenti sui servizi di riparazione e sui relativi costi.

Accesso ai pezzi di ricambio. I fabbricanti non possono impedire l’uso, da parte di riparatori indipendenti, di parti di ricambio originali o di seconda mano, di parti di ricambio compatibili e di parti ottenute dalla stampa 3D, purché conformi ai requisiti di sicurezza.

Estensione della garanzia. Viene introdotto un modulo informativo standard europeo da consegnare al consumatore con le condizioni, le tempistiche e i costi della riparazione. Quando l’utente sceglie la riparazione rispetto alla sostituzione, matura un ulteriore anno di garanzia sul prodotto riparato.

Piattaforma europea di riparazione. Una delle principali innovazioni riguarda la creazione, entro il 2027, di una piattaforma online europea sulla riparazione, organizzata in sezioni nazionali, che permetterà di cercare riparatori, confrontare prezzi e consultare recensioni.

Per la prima volta, riparare diventa un diritto esigibile. La combinazione tra obbligo di riparazione, prezzi accessibili per i ricambi, garanzia estesa e piattaforma di ricerca dei riparatori ha l’obiettivo dichiarato di ribaltare la convenienza economica: oggi costa meno buttare, domani dovrà costare meno riparare. Per le famiglie, è un risparmio potenziale diretto. Per il pianeta, è un intervento diretto sull’economia dei rifiuti.

Norma di riferimento: Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (Right to Repair). In Italia, il recepimento è avviato con la Legge 17 marzo 2026, n. 36 (Legge di delegazione europea 2025), che delega il Governo all’attuazione entro il 31 luglio 2026.

 

27 settembre 2026: si rinforza la lotta al greenwashing

Eco-friendly”, “Verde”, “Rispettoso dell’ambiente”, “A impatto zero”, “Neutro per il clima”.

Quante volte abbiamo letto queste parole su un imballaggio, in uno spot, su una pagina web? Quante volte ci hanno spinto ad acquistare un prodotto convinti di fare una scelta migliore per il pianeta? E quante di quelle affermazioni erano semplicemente false, o indimostrabile?

Dal 27 settembre 2026, tutte le comunicazioni commerciali di questo tipo senza una prova tecnica verificabile diventano pratiche commerciali sleali, perseguibili dalla legge.

Cosa cambia per i consumatori

Stop alle asserzioni ambientali generiche. Termini come “ecocompatibile”, “green” o “sostenibile” sono vietati se l’operatore non può dimostrare, dati alla mano, le prestazioni ambientali eccellenti a cui si riferisce. Affermare che un prodotto è “neutrale dal punto di vista climatico” richiede che l’intero ciclo di vita sia sostenibile: non basta compensare le emissioni con meccanismi di carbon offsetting. La pubblicità che vanta la sostenibilità di un intero prodotto basandosi su un singolo aspetto marginale, ad esempio un imballaggio riciclato su un prodotto altamente inquinante, è esplicitamente vietata.

Marchi di sostenibilità certificati. D’ora in poi, solo i marchi di sostenibilità basati su sistemi di certificazione riconosciuti o istituiti da autorità pubbliche potranno essere esposti. Il monitoraggio della conformità deve essere svolto da un soggetto terzo indipendente.

Contrasto all’obsolescenza programmata e trasparenza sulla durabilità. La direttiva vieta di introdurre caratteristiche che riducano la vita utile di un prodotto senza informare il consumatore. Per i dispositivi digitali, è obbligatorio comunicare in anticipo se un aggiornamento software ne comprometterà le funzionalità. Viene introdotta anche un’etichetta armonizzata europea per la garanzia commerciale di durabilità, che permetterà ai consumatori di confrontare prodotti sulla base della loro longevità effettiva.

Norma di riferimento: Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024 (Empowering Consumers for the Green Transition, EmpCo). Recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 30 del 2026.