Le informazioni contenute sulle etichette e confezioni svolgono un ruolo fondamentale e possono orientare le scelte dei consumatori in maniera determinante. Come rilevato dall’Osservatorio Immagino GS1, in Italia il 96% degli italiani le consulta, e nel 76% dei casi vengono influenzati nelle scelte d’acquisto.

È importante saper leggere e decifrare le informazioni delle etichette, con particolare riguardo a quelle nutrizionali: è importante infatti conoscere il bilanciamento dei nutrienti e decifrare le comunicazioni che sempre più spesso sono presenti sulla confezione, anche sotto forma di accattivanti slogan.

Slogan che influenzano inevitabilmente le nostre decisioni di acquisto, come testimonia l’Osservatorio Immagino di GS1 Italia.

Secondo l’Osservatorio, nel 2025, il paniere dei prodotti free from, ovvero privi di alcuni componenti o ingredienti, ha superato i 12,5 miliardi di euro di giro d’affari in supermercati e ipermercati, con un incremento rispetto al 2024. Tra i claim più diffusi troviamo “gluten free”, “senza conservanti”, “pochi zuccheri” e “senza zuccheri aggiunti”, “senza lattosio”.

Alla luce di ciò, facciamo chiarezza riguardo il loro corretto utilizzo.

La regolamentazione europea in tema di etichette trova il suo riferimento principale nel Reg. 1169/2011 che contiene molte prescrizioni di notevole importanza ma che non sempre vengono applicate. Per questo motivo è bene fare chiarezza riguardo la possibilità di utilizzare specifici claim da parte delle aziende così da fornire ai consumatori gli strumenti adeguati a valutare l’opportunità e la veridicità di questo tipo di comunicazioni che, come testimonia il Rapporto dell’Osservatorio Immagino, orientano gli acquisti generando fatturato per le aziende.

 

“GLUTEN FREE”

Il Regolamento europeo 828/2014 stabilisce le condizioni d’uso della dicitura “senza glutine” che garantisce al celiaco l’assenza di ingredienti contenenti glutine ma anche l’assenza del pericolo di contaminazione. Questa dicitura può, talvolta, essere seguita da indicazioni come “specificamente formulato per celiaci-persone intolleranti al glutine” o “adatto ai celiaci-persone intolleranti al glutine”. Nel primo caso, la dicitura è usata solo per alimenti dove il glutine viene ridotto o sostituito; mentre la seconda può essere utilizzata per qualsiasi alimento, purché sia garantita l’assenza di materie prime contenenti glutine o l’assenza di contaminazione.

 

“SENZA COLORANTI” E “SENZA CONSERVANTI”

Ad esempio, diciture quali “senza coloranti” o “senza conservanti” rientrano tra quelli pubblicitari per i quali si applicano i principi relativi alle pratiche leali d’informazione di cui all’art. 7 del Reg. 1169/2011. Tali indicazioni possono essere impiegate se apposte sull’etichette di prodotti che effettivamente possono utilizzare coloranti e conservanti e soprattutto se in commercio sono presenti prodotti analoghi che li contengano. Infatti, non posso essere millantate come caratteristiche distintive elementi che invece sono tipici di quel tipo di produzione.

 

“SENZA GRASSI” e “SENZA ZUCCHERI”

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari trovano un riferimento normativo principale nel Reg. 1924/2006. Prendiamo dunque in considerazione le diciture relative alla presenza di grassi e di zuccheri”. La normativa prevede che:

  • l’indicazione “a basso contenuto di grassi” è consentita solo se il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml per i liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato);
  • l’indicazione “senza grassi” è permessa solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml;
  • l’indicazione che un alimento è “a basso contenuto di zuccheri” può essere utilizzata solo se il prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi;
  • l’indicazione che un alimento è “senza zuccheri” è consentita solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml;
  • la dicitura “senza zuccheri aggiunti” può essere usata solo se il prodotto non contiene mono o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Inoltre, se l’alimento contiene naturalmente zuccheri, in etichetta va inserita la seguente dicitura: “Contiene naturalmente zuccheri”.

 

“SENZA LATTOSIO”

In crescita è stato rilevato l’acquisto dei prodotti con la dicitura “senza lattosio”. Secondo indicazioni fornite dal Ministero della Salute, la dicitura può essere usata per latti o prodotti lattiero-caseari con un residuo di lattosio inferiore a 0,1g per 100g o ml. Per fornire un’informazione precisa ai consumatori sui prodotti delattosati, va riportata anche un’indicazione del tipo “Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio”.

 

ITALIANITÀ

I protagonisti della spesa italiana sono i prodotti che richiamano in etichetta il concetto di italianità, che rappresentano il 27,9% del totale, sia in termini di numero di referenze che giro d’affari. Con il Reg. di esecuzione 775/2018 la Commissione ha modificato l’applicazione del Reg. 1169/2011, con un’attenzione alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

In particolare, la normativa stabilisce che debba essere indicato in etichetta il paese di origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un prodotto. L’obbligo scatta quando si verificano due condizioni:

  • sull’etichetta del prodotto finito, attraverso diciture, illustrazioni o simboli, è presente un’indicazione del paese di origine o della provenienza;
  • l’ingrediente primario proviene da un diverso paese di origine o provenienza diversa rispetto a quello del prodotto finito.

 

“SOSTENIBILE” – “GREEN”

Altro aspetto che viene confermato dall’Osservatorio Immagino è il crescente interesse dei consumatori nei confronti della sostenibilità ambientale, sociale o del benessere animale.

Il tema più frequente è quello sulla sostenibilità ambientale (83,8% dei prodotti), espresso soprattutto dalle indicazioni pratiche per la raccolta differenziata e l’uso e conservazione del prodotto. Altro posto in classifica viene occupato dalla certificazione ISO:14001, che attesta il rispetto dei requisiti del sistema di gestione ambientale.

A proposito delle etichette che richiamano la sostenibilità, è utile menzionare la Direttiva 2024/824 adottata dalla Commissione europea e nota come Empowering Consumers for the Green Transition. La direttiva mira a rafforzare la tutela dei consumatori, imponendo l’utilizzo di informazioni ambientali trasparenti e affidabili, così da contrastare pratiche commerciali ingannevoli come il greenwashing e consentire scelte di acquisto più consapevoli.

In particolare, sono considerate pratiche ingannevoli:

  • esibire un marchio di sostenibilità non basato su un sistema di certificazione o non stabilito da autorità pubbliche;
  • formulare un’asserzione ambientale generica senza dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione;
  • formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l’attività dell’operatore economico nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell’attività dell’operatore economico;
  • asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;
  • presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell’offerta dell’operatore economico.